GLOSSARIO
Questa è la sezione Glossario. Questa pagina è pensata per spiegare i più comuni termini 'assicurativi' dei quali molti medici non sono pratici.
Si possono sfogliare e consultare le singole voci cliccando sull'iniziale della parola cercata dall'alfabeto riportato più in basso, oppure cercare direttamente nell'elenco approntato ancora sotto.
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Elenco delle voci
A.N.I.A.: è l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.
Rappresenta le imprese di assicurazione operanti in Italia nei confronti delle autorità e delle istituzioni nazionali e internazionali. L'Associazione conduce inoltre le trattative per i contratti collettivi di lavoro nel settore assicurativo.
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APPENDICE: Dal latino "Appendix ": aggiunta, indica una variazione (atto) di uno o più elementi originari del contratto e viene sottoscritta dalle parti (compagnia di Assicurazione e Assicurato) per integrarla nel contratto stesso.
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ARBITRATO: mediante la clausola compromissoria o di arbitrato, le parti di un contratto si impegnano a definire ad uno a più arbitri la soluzione di determinate controversie, nell'intento di sottrarre le stesse alla cognizione dell'autorità giudiziaria, per rendere tale soluzione più spedita e sollecita. Di norma, si ricorre all'arbitrato per risolvere problemi di quantificazione del danno o comunque di carattere tecnico, mentre l'interpretazione del contratto (odi singole clausole) è competenza dell'Autorità Giudiziaria.
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ASSICURATO: è il soggetto che, nelle assicurazioni contro i Danni (alle cose o al patrimonio), viene sollevato, in termini economici e nei limiti convenuti, dalle conseguenze dannose di un sinistro. Nelle assicurazioni contro i danni alla persona e nelle assicurazioni sulla vita, è il soggetto sulla cui persona viene stipulata l'assicurazione e può non coincidere con il contraente. Le prestazioni relative a questo tipo di assicurazioni possono essere erogate ad un soggetto definito Beneficiario.
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BENEFICIARIO: è la persona scelta dal Contraente cui vengono corrisposte le somme assicurate.
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BROKER (MEDIATORE) DI ASSICURAZIONE: soggetto operante nel mercato assicurativo che esercita un'attività rivolta a mettere in contatto imprese di assicurazione alle quali, a differenza dell'agente, non è vincolato da impegni di sorta, e soggetti (potenziali assicurati) che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando, eventualmente, alla gestione ed esecuzione dei contratti stessi. I broker sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall' ISVAP.
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CAPITALE ASSICURATO: termine di uso comune che viene usato per indicare la somma assicurata nelle polizze infortuni e vita.
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CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: è il documento che nell'assicurazione obbligatoria rc auto o imbarcazioni attesta l'adempimento dell'obbligo di assicurazione. Dal certificato deve risultare, tra l'altro, il periodo di assicurazione per il quale l'assicurato ha pagato il premio. E' obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo a disposizione per eventuali controlli.
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COLPA: è un fatto illecito non intenzionale. Azione od omissione da cui per negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, deriva un danno ad altri.
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CONTRAENTE: è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l'assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita).
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: è l'accordo con il quale l'assicurato, in seguito al pagamento del premio, trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto (danni prodotti da un sinistro oppure un evento relativo la vita umana). Il contratto di assicurazione deve essere approvato per iscritto (art. 1888 del codice Civile). La polizza di assicurazione ha le caratteristiche di un contratto per adesione e cioè un contratto al quale l'assicurato aderisce apponendo la propria firma.
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COPERTURA: la copertura può essere definita un sinonimo di "assicurazione". Si dice che un determinato bene è "coperto" dai rischi quando è stato assicurato da detti rischi.
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COPERTURA CASO MORTE: è la garanzia inclusa nella polizza che prevede il pagamento di un capitale al beneficiario indicato in polizza, in caso di morte dell'assicurato e durante il periodo di validità del contratto.
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DANNO: è la diminuzione o la perdita del valore di beni che l'assicurato ha subito in seguito a un sinistro.
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DANNO EXTRA-CONTRATTUALE: danno subito in conseguenza di un fatto illecito di terzi. Tra danneggiato e responsabile non esiste nessun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso. (Es.: danni da incidente stradale o l'ospite che scivola sulle scale).
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DECORRENZA: è la data di inizio della polizza. Se il premio viene corrisposto contestualmente alla stipula della polizza si ha l'inizio effettivo della copertura assicurativa.
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DENUNCIA DI SINISTRO: è l'avviso del sinistro che l'assicurato deve dare (all'assicuratore o al suo agente) per informarli che si è verificato un evento tra quelli coperti dalla garanzia. Normalmente la comunicazione si deve dare entro tre giorni dalla data del sinistro stesso.
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DIARIA DA RICOVERO: è l'indennità giornaliera che viene corrisposta per ogni giorno di degenza in Istituti di cura autorizzati ad erogare l'assistenza ospedaliera in conseguenza di infortunio o malattia. Più raramente le polizze contemplano diaria in caso di degenza domiciliare. Alcune polizze prevedono anche la corresponsione di una diaria da convalescenza post ricovero o da gessatura.
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DIARIA INFORTUNI: somma che viene corrisposta per ogni giorno di inabilità lavorativa temporanea.
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DIRITTO DI RECESSO: facoltà che si riserva l'assicuratore di disdire il contratto in relazione agli elementi emersi a seguito di ciascun sinistro e, il diritto, riconosciuto al contraente, di annullare il contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.
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DURATA DELL'ASSICURAZIONE: inizia, di norma, dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto e termina alle ore 24 del giorno ivi indicato come data di scadenza finale. Il contratto può rinnovarsi tacitamente anche più volte, per un periodo pari a quello iniziale, ma ogni volta per non più di due anni.
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EMISSIONE: è l'atto di stesura e messa in circolazione di una polizza. Da questo momento l'Assicurato ha copertura assicurativa.
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FRANCHIGIA:. è la parte di danno, espressa in cifra fissa ed indicata in contratto, che rimane a carico dell'assicurato in caso di sinistro.
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FRANCHIGIA NELLE POLIZZE INFORTUNI: Nel caso delle polizze infortuni sono spesso previste franchigie a scaletta. Un esempio di franchigia a scaletta può essere:
- 3% fino a €. 258.000,00 assicurati
- 5% fra €. 258.000,00 e €. 413.000,00 assicurati
- 10% oltre i €. 516.400,00 assicurati
Nel caso di un sinistro dove il contraente, assicurato con €. 774.685,35 di somma garantita, ha un invalidità permanente pari al 13%, verranno liquidati di €. 52.162,15 così calcolati:
- €. 25.822,84 pari al 10% (13% - 3%) di €. 258. 000,00 - €. 12.394,97 pari al 8% (13% - 5%) di €. 15.493,07(€. 413.000,00 - €. 258.000,00) - €. 10.845,49 pari al 3% (13% - 10%) di €. 361.519,83 (€. 774.685,35 €. 413.000,00).
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FRAZIONAMENTO: è la forma rateale del pagamento del premio annuo. Ovvero il Contraente sceglie alla sottoscrizione del contratto la periodicità con cui pagare le rate di premio. Questa periodicità può essere annuale, semestrale, trimestrale, mensile.
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GARANZIE: è il termine di uso comune per definire i diversi tipi di copertura assicurativa (es. Garanzia Incendio, Furto, Danni accidentali, ecc,).
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GARANZIE ACCESSORIE: è il termine di uso comune per definire - in diversi tipi di contratto - le estensioni di garanzia concesse con (o senza) pagamento di ulteriori premi.
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GESTIONE SEPARATA: per legge le compagnie sono obbligate a creare dei fondi, con i premi versati dagli assicurati; che devono essere ben distinti dalle altre attività patrimoniali della compagnia (a garanzia dell'assicurato). Tali gestioni sono sottoposte all'obbligo di certificazione annuale da parte di società di revisione iscritte all'Albo speciale, e tale gestione deve essere conforme alle norme stabilite dall'ISVAP nella propria circolare n. 71/87.
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IMPRUDENZA: comportamento ispirato alla mancanza di conoscenza basilare nell'esercitare una determinata attività.
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INCENDIO (ASSICURAZIONE): contratto di assicurazione con il quale vengono garantiti gli eventi dannosi determinati da: incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta aerei, acqua condotta, urto veicoli stradali; nonché condizioni aggiuntive o speciali che vengono specificatamente convenute quali, ad esempio, eventi atmosferici, eventi socio-politici, danni indiretti, spese di ricostruzione, fenomeno elettrico, rischio locativo, ricorso di terzi, ecc.
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INFORTUNI (ASSICURAZIONE): le polizze che hanno per oggetto l'evento infortunio sono fondamentalmente articolate su alcune tipologie contrattuali e, più precisamente: individuali e cumulative, a loro volta riferite a rischi professionali, extraprofessionali (o entrambi), a rischi della circolazione, aeronautici, ecc. Sovente le polizze prevedono il rimborso di spese mediche, da ricovero, rette di degenza, ecc., sempreché rese necessarie da infortunio indennizzabile.
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INFORTUNIO: ogni evento dovuto a causa fortuita (ovvero carattere accigliante), violenta (esprime il modo repentino di manifestarsi sull'organismo) ed esterna "mondo esterno all'organismo umano" (devono ricorrere tutti e tre questi requisiti) che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. L'infortunio può essere di tipo professionale, cioè avvenuto durante o per effetto dell'attività lavorativa, oppure extra-professionale, ossia che interessa la sfera di tutta la vita non lavorativa.
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INVALIDITA' PERMANENTE: può essere da infortunio o da malattia. E' la perdita anatomica o funzionale, totale o parziale dell'uso di un organo o di un arto del corpo umano e conseguentemente della diminuzione della capacità allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa. L'invalidità da infortunio viene conteggiata sulla base di determinate tabelle (es. INAIL) mentre l'invalidità da malattia viene normalmente liquidata escludendo dal risarcimento gli eventi che abbiano residuato postumi, come minimo, al di sotto del 25%, ma parificando il danno al 100% (danno totale), qualora i postumi superino il 65%.
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ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per esercitare funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione e di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private. Il suo obiettivo principale è quello di garantire la stabilità del mercato e delle imprese e di controllare che le imprese abbiano il denaro sufficiente per far fronte ai loro impegni, a garanzia degli interessi degli assicurati-consumatori e in generale dell'utenza. L'assicurato può indirizzare all'ISVAP reclami sulla gestione dei sinistri o altri comportamenti delle imprese ritenuti non corretti.
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LIQUIDAZIONE DEL DANNO: è il procedimento seguito dall'impresa assicurativa per accertare e pagare i danni.
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MASSIMALE: è la somma massima, stabilita in polizza, che l'impresa si impegna a prestare per la garanzia assicurativa, per la Responsabilità Civile, R.C. Auto, Tutela Giudiziaria e Ricorso Terzi. È previsto inoltre all'interno del Ramo Malattia (per es. nella garanzia Ricoveri).
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MORA (Periodo di): è il periodo di tempo concesso al Contraente dopo la scadenza della rata per pagare il Premio rimasto arretrato.
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NEGLIGENZA: è un comportamento messo in atto senza la preoccupazione di considerare la possibilità di causare danni.
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PERIODO DI ASSICURAZIONE: è il periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia. Salvo il caso di polizze temporanee, esso è normalmente di un anno.
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE: è il documento che prova l'Assicurazione e che l'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente, compilato in tutte le parti che lo regolano.
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POLIZZA Auto Rischi Diversi o (ARD): è la denominazione che comunemente viene riservata alle garanzie accessorie alla R.C. auto; esse sono Incendio, Furto, Guasti Accidentali, Atti Vandalici, Eventi Socio-politici. ecc. Rientra in ambito A.R.D. anche l'assicurazione relativa alla sospensione della patente di guida.
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POLIZZA COLLETTIVA: Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell'interesse di più assicurati, al fine di ottenere migliori condizioni contrattuali. In genere, gli assicurati sono i dipendenti di un'azienda (in tal caso contraente è il datore di lavoro) o gli appartenenti ad una medesima categoria professionale, per ottenere migliori condizioni contrattuali.
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POLIZZA RC AUTO o (RCA): è l'Assicurazione obbligatoria della Responsabilità civile che risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, istituita con legge 24/12/1969 n. 990, pubblicata sulla G.U. del 3/1/1970. Senza polizza R.C.A. questi danni dovrebbero essere pagati da chi li ha provocati.
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POLIZZA RC CAPOFAMIGLIA o "r.c. della famiglia": è l'insieme di determinate responsabilità, oggetto di assicurazione mediante una polizza apposita, gravanti sui componenti di un nucleo familiare nell'ambito della vita privata. Esso è comprensivo, per esempio, della responsabilità dei genitori per il fatto dei figli minori, delle responsabilità per la conduzione dell'alloggio, per la proprietà di animali, per il fatto illecito dei domestici ed eventualmente per gli infortuni sul lavoro da questi subiti ecc. La polizza rimborsa i danni causati a terzi dai componenti del nucleo familiare.
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POLIZZA RC GENERALE: sono le forme di assicurazione delle Responsabilità Civile che non rientrano nell' R.C.A. (assicurazione della Responsabilità Civile Autoveicoli).
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POLIZZA RC PROFESSIONALE: è la responsabilità dei professionisti (medici, avvocati, commercialisti, notai, ingegneri e architetti, amministratori di condomini ecc.) per la cattiva esecuzione della loro opera nello svolgimento della loro professione.
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POLIZZA TUTELA LEGALE O GIUDIZIARIA: originariamente veniva chiamata "assicurazione delle spese legali e peritali". E' la garanzia che rimborsa all'assicurato le spese legali e peritali sostenute per ottenere il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento fatta nei suoi confronti, ossia per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e in sede extra giudiziale (in un processo e non). Questa copertura assicurativa ha una spiccata componente di servizio perché l'assicuratore non si limita a risarcire l'assicurato, ma gli dà consulenza e assistenza in tutte le fasi della vertenza.
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PREMIO: è la prestazione dovuta dal contraente all'assicuratore; è, in sostanza, il "prezzo" dell'assicurazione. È dovuto per intero anche se frazionato in più rate.
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PREMIO ANNUO: è la rata annua di pagamento del premio unico. Il premio annuo è dovuto all'inizio di ciascun anno assicurativo.
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PREMIO UNICO: è il premio pagato in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto.
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PREMORIENZA: termine tecnico che indica il decesso dell'Assicurato durante il periodo contrattuale.
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QUIETANZA: è la ricevuta di pagamento. Nel campo assicurativo ci sono due tipi di quietanza:
· quietanza di danno: è il documento, firmato dall'assicurato, con il quale riconosce che il danno è stato pagato;
· quietanza di premio: è il documento, rilasciato dall'assicuratore, che prova che il premio è stato pagato. Deve riportare la firma della persona autorizzata a incassare la somma e la data.
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RAMO: per ramo assicurativo si intende la gestione di un determinato rischio o di un gruppo di rischi tra loro similari.
Ecco la classificazione dei rischi per ramo :
1) Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
2) Malattia;
3) Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari);
4) Corpi di veicoli ferroviari;
5) Corpi di veicoli aerei;
6) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
7) Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene);
8) Incendio ed elementi naturali;
9) Altri danni ai beni;
10) R.C. autoveicoli terrestri;
11) R.C. aeromobili;
12) R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
13) R.C. generale;
14) Credito;
15) Cauzione;
16) Perdite pecuniarie di vario genere;
17) Tutela giudiziaria;
18) Prestazioni di assistenza (tipo Europe Assistance o simili);
19) Classificazione per il ramo Vita;
20) Classificazioni complementari.
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RESPONSABILITA' CIVILE CONTRATTUALE: sono le responsabilità che derivano da un mancato rispetto di un contratto. A norma di Codice civile, chi non rispetta un contratto deve rispondere dei danni causati dal suo comportamento a meno che non dimostri di non avere colpe.
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RESPONSABILITA' CIVILE EXTRA-CONTRATTUALE: é la responsabilità derivante dalla violazione di diritti assoluti (alla vita, all'integrità fisica, alla proprietà, ecc.), ossia riconosciuti dalla legge a tutti.
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RECESSO DAL CONTRATTO: è la possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali.
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REVERSIBILITA': è la possibilità in caso di morte del beneficiario di corrispondere l'eventuale rendita vitalizia a una persona superstite indicata in polizza.
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REVOCA DEL BENEFICIARIO: è l'azione con la quale il Contraente cambia i Beneficiari di polizza.
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RIASSICURAZIONE: è la possibilità di una compagnia di cedere ad un riassicuratore una parte del rischio per ridurre la propria esposizione.
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RICORSO TERZI: mediante questa copertura vengono coperti i danni materiali e diretti subiti dalle cose di terzi a seguito di un evento garantito in polizza, del quale l'assicurato sia civilmente responsabile. Trattasi di una forma di assicurazione rc prestata però nell'ambito del ramo incendio.
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RICOVERO o degenza: è il periodo di malattia che avviene in Istituti di cura sia pubblici che privati (che comporta pernottamento), regolarmente autorizzati a prestare assistenza ospedaliera. Le spese sostenute dagli assistiti, quando non sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, possono essere oggetto di rimborso nelle Polizze Malattia.
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RISARCIMENTO: è l'obbligazione che grava sul responsabile per riparare il danno causato, da un fatto doloso o colposo ad una terza persona. Nell'ambito dell'assicurazione R.C., solitamente vi è coincidenza fra risarcimento dovuto al terzo dall'assicurato e indennità dovuta a quest'ultimo dall'assicuratore per tenerlo indenne. Tuttavia vi sono situazioni in cui siffatta coincidenza non si realizza. Talvolta lo stesso legislatore si riferisce al concetto di risarcimento per indicare quello di indennità.
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RISCATTO: è il rimborso anticipato del capitale maturato in una polizza vita richiesto dal contraente, trascorso un periodo di tempo minimo. Se richiesto nei primi cinque anni dalla stipula, avendo detratto i premi, comporta la restituzione dei benefici fiscali precedentemente ottenuti. Il riscatto più essere penalizzante per il cliente.
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RISCHIO: è la possibilità che l'evento assicurato (es. furto), per il quale il contraente si vuole cautelare, si verifichi con le relative conseguenze dannose. E' anche la condizione base perché il contratto assicurativo possa esistere. Il rischio ha caratteristiche diverse in ciascun Ramo assicurativo.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: è l'annullamento del contratto. Può avvenire di comune accordo oppure su iniziativa di una delle parti: dell'assicurato che comunica all'assicuratore la sua decisione di interrompere il contratto, oppure dell'assicuratore che ha verificato che non ci sono più le condizioni per continuare il contratto.
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RIVALSA: diritto che l'assicurazione ha di recuperare nei confronti dell'assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza delle inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
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RIVALUTAZIONE (Clausola di): è la clausola delle polizze vita rivalutabili in base alla quale la Compagnia riconosce un incremento semestrale delle prestazioni.
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SCADENZA DI POLIZZA: è la data di riferimento per il pagamento della prestazione in caso di vita dell'Assicurato al termine della durata contrattuale; E' il termine del contratto in tutti gli altri rami e in assenza di disdetta può essere rinnovato.
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SCOPERTO: Somma contrattualmente stabilita che costituisce la parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'assicurato, espressa in percentuale. Può coesistere con la franchigia.
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SINISTRO: è il fatto che rende operative le prestazioni previste nel contratto di Assicurazione.
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SOMMA ASSICURATA: somma, indicata in polizza, riferita alle cose assicurate in sede di definizione del contratto.
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SOSPENSIONE DELLE GARANZIE: una volta superato il periodo di mora si arriva alla sospensione delle garanzie contrattuali. La polizza ancora "viva", non dà luogo ad alcuna copertura assicurativa ma può essere riattivata.
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SOVRAPPREMIO: è la somma che si aggiunge al Premio e che si applica quando si presentano circostanze che aumentano la gravità del rischio (ad. es. la vetustà nell'assicurazione R.C. di fabbricati) o quando la garanzia deve essere estesa a rischi particolari (ad. es., nel Ramo Infortuni, la pratica di uno sport normalmente escluso dalle condizioni generali di assicurazione).
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TACITO RINNOVO: condizione contrattuale mediante la quale una polizza si rinnova automaticamente in mancanza di una specifica disdetta. La polizza si rinnova tacitamente, in mancanza di tempestiva disdetta, per un periodo uguale a quello iniziale, ma non superiore a 2 anni, e così successivamente.
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TASSO TECNICO: è il tasso minimo di rendimento che l'assicuratore prevede di realizzare investendo i premi riscossi dagli assicurati nel corso della durata contrattuale.
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TERZI: sono le persone, fisiche o giuridiche, in favore delle quali opera la garanzia di Responsabilità Civile. Generalmente le condizioni contrattuali prevedono un elenco di coloro che non sono considerati terzi. Nel caso particolare dell'assicurazione obbligatoria R.C. Auto è la legge 24/12/1969 n. 990 - all'articolo 4 - a disciplinare tale casistica.
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TEMPORANEA CASO MORTE: è l'assicurazione Vita che garantisce il pagamento del capitale assicurato se il decesso dell'assicurato avviene entro un determinato periodo di tempo.
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